BOLLO AUTO
con le tariffe in € valide dal 1° gennaio
 

 

L'importo da pagare per il rinnovo - quanto si paga

 

Dove si paga il bollo

Il versamento e gli arrotondamenti

 

I pagamenti tardivi

Le auto e le moto anziane (con almeno 30 anni)

 

Le esenzioni per i disabili

Le auto e le moto storiche fra 20 e 30 anni)

 

Le riduzioni tariffarie

I diesel

 

La perdita di possesso, l'atto notorio e l'annullamento degli arretrati

Le scadenze per il rinnovo

 

Gli autocarri e i rimorchi

L'auto acquistata usata

 

Le targhe di prova e le tariffe per i rimorchi speciali

Il primo bollo per l'auto nuova

 

La soppressione delle tasse sugli autoscafi

Il bollo per i ciclomotori

 

Le nuove modalità di ricorso alle Commissioni tributarie

Il bollo per i motocicli  

 

L'IMPORTO DA PAGARE PER IL RINNOVO - QUANTO SI PAGA...........

LA POTENZA ESPRESSA IN KW

Le tariffe del bollo sono calcolate in base alla potenza del motore espressa in Kilowatt. Questo dato si trova normalmente sulla facciata in alto a destra della carta di circolazione, tre righe sopra l'indicazione della vecchia potenza fiscale, in corrispondenza della voce "pot. max KW". Per i veicoli più recenti o reimmatricolati a partire dalla fine del 1999, che sono muniti della carta di circolazione di tipo attuale (cioè, in un foglio di formato A4 piegato in quattro parti, invece di quello ripiegato in dodici parti secondo il formato precedente), il documento contiene l’indicazione della potenza sotto la voce “P.3”.

L’IMPORTO ANNUO DEL BOLLO E’ PARI A €  2,58 a KW su tutto il territorio nazionale, tranne che per i residenti nel Veneto e nelle Marche. Per questi ultimi, dal 1° gennaio 2002, si applica un aumento del 7,98, mentre per i residenti nel Veneto si applica un aumento del 10 per cento. In sintesi l'importo annuo del bollo per un KW è pari a:

  • €  2,58 su tutto il territorio nazionale

  • €  2,84 per il Veneto

  • €  2,79 per le Marche

Il conteggio per un'autovettura di 55 KW (su tutto il territorio nazionale, tranne Veneto e Marche) è:
55 x 2,58 = € 141,90

LA POTENZA ESPRESSA IN CV

Se nella carta di circolazione non sono indicati i KW, il calcolo va effettuato in base al numero dei CV riportati di fianco alla voce "pot. max" (di solito sulla terza pagina del libretto).

L’IMPORTO ANNUO DEL BOLLO a CV E’ PARI A:

  • €  1,90 su tutto il territorio nazionale

  • €  2,09 per il Veneto

  • €  2,05 per le Marche

In base al rapporto di conversione 1 CV = 0,736 KW. Chi ha un veicolo con potenza espressa in CV può calcolare l'importo del bollo direttamente in base ai KW dopo aver convertito la potenza da CV a KW. Si può prelevare la Tabella di conversione da CV a KW. E' corretto comunque calcolare il bollo sulla base della tariffa espressa in CV.

IL VERSAMENTO E GLI ARROTONDAMENTI.......................

A partire dal 1° gennaio 2002 sono soppresse le tariffe espresse in lire. Fino al 28 febbraio 2002, tuttavia, è possibile pagare anche in lire. Chi sceglie di pagare con le lire avrà però ugualmente una ricevuta di pagamento espressa in € . E se si recherà in posta per il fai-da-te dovrà utilizzare i nuovi bollettini di conto corrente da compilare sempre riportando  gli importi in € .

L’importo da versare deve essere arrotondato sempre ai centesimi, tenendo conto che se dai conteggi di tariffa vi è un importo espresso con più di due decimali, occorre arrotondare al secondo decimale. L'arrotondamento è per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è da 0 a 4, per eccesso se tale cifra sia pari a 5 o superiore. Esempio €  257, 215 si arrotonda a €  257,22, mentre entro 257,214 si arrotonda a €  257,21.

N.B. I versamenti delle tasse automobilistiche per i veicoli immatricolati nella provincia autonoma di Trento devono essere, invece, arrotondati all'unità di Euro secondo le delibere emanate (delibera n. 2751 del 25 ottobre 2001 e n. 3426 del 21 dicembre 2001).

LE AUTO ANZIANE (con almeno 30 anni).......................

Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent’anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione  la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso professionale”. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.La tassa annuale è pari a:

per i motoveicoli

  • €   10,33 su tutto il territorio nazionale

  • €   11,36 per il Veneto

  • €   11,15 per le Marche

per gli autoveicoli

  • €  25,82 su tutto il territorio nazionale

  • €  28,40 per il Veneto

  • €  27,88 per le Marche

LE AUTO E LE MOTO STORICHE (fra 20 e 30 anni).......................

I benefici indicati per le auto "anziane" nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto vent’anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell’apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli  di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

La tassa annuale è pari a:

per i motoveicoli

  • €   10,33 su tutto il territorio nazionale

  • €   11,36 per il Veneto

  • €   11,15 per le Marche

per gli autoveicoli

  • €  25,82 su tutto il territorio nazionale

  • €  28,40 per il Veneto

  • €  27,88 per le Marche

I DIESEL.....................................................

Le auto con alimentazione a gasolio si distinguono ai fini fiscali in due categorie:

  • i diesel "ecologici" (pagano la stessa tariffa delle auto a benzina)

  • i diesel "non ecologici" (pagano il cosiddetto superbollo)

Per accertarsi che il veicolo sia "ecodiesel" occorre verificare:

  • che sulla carta di circolazione vi sia la scritta "RISPETTA LA DIRETTIVA CEE n. 91/441 CEE" (o successive);

  • oppure, in alternativa, che da parte della Motorizzazione civile sia stato rilasciato il permesso di circolazione nei giorni a traffico limitato, il c.d. "verdone", che deve recare la lettera B (per le autovetture) o la lettera C (per i veicoli ad uso promiscuo).

Si considerano automaticamente "ecodiesel" (e sono pertanto esonerate dall'obbligo di versare il superbollo)  le vetture immatricolate in Italia a partire dal 1° gennaio 1993, data a partire dalla quale è vietato immatricolare in Italia autoveicoli privi dei requisiti minimi sufficienti per il diritto al beneficio fiscale in questione.

Non ha importanza la data di immatricolazione.

Con la finanziaria 1999 l'importo del superbollo è stato ridotto del 21%. Tale importo non è stato più modificato.

 

Le tariffe su tutto il territorio nazionale (tranne che per Veneto e Marche) sono le seguenti:

Per 12 mesi € 7,82 a KW (€ 5,76 a CV)

Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per 12 mesi:
(65 x 7,82) = € 508.30

Per periodi frazionati (4 - 8 mesi), l'importo annuo è pari a € 7,90 a KW (€ 5,82 a CV), da ragguagliare al numero dei mesi a cui è riferito il pagamento.

Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per 4 mesi:
(65 x 7,90) : 12 x 4 = € 171,17

Le tariffe per il Veneto sono le seguenti:

Per 12 mesi € 8,60 a KW (€ 6,34 a CV)

Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per 12 mesi:
(65 x 8,60) = € 559,00

Per periodi frazionati (4-8 mesi) l'importo annuo è pari a € 8,69 a KW (€ 6,41 a CV), da ragguagliare al numero dei mesi a cui è riferito il pagamento.

Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per 4 mesi:
(65 x 8,69) : 12 x 4 = € 188,28

Le tariffe per le Marche sono le seguenti:

Per 12 mesi € 8,44 a KW (€ 6,22 a CV)

Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per 12 mesi:
(65 x 8.44) = € 548.60

Per periodi frazionati (4-8 mesi) l'importo annuo è pari a € 8,53 a KW (€ 6,29 a CV), da ragguagliare al numero dei mesi a cui è riferito il pagamento.

Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per 4 mesi:
(65 x 8,53) : 12 x 4 = € 184,82

Dal 1° gennaio 2005 è prevista la soppressione definitiva del superbollo anche per i vecchi diesel.

LE SCADENZE PER IL RINNOVO.......................

La scadenza di rinnovo del bollo varia da vettura a vettura. A questo riguardo bisogna semplicemente collegarsi alla scadenza dell'ultimo bollo pagato. Il rinnovo di pagamento va infatti effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Questa è una regola che vale sempre (salvo casi di proroga espressa) e per qualsiasi tipo di veicolo (autovetture, motocicli, autocarri, eccetera). Ad esempio, il bollo scaduto a luglio, va rinnovato entro agosto, quello scaduto ad agosto va rinnovato entro settembre.
Quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.
Ecco un prospetto di alcune delle scadenze più diffuse di pagamento.

 

TABELLA 1

SCADENZA

TERMINE DI PAGAMENTO
(senza sanzioni)

DIC 2001

31/01/2002

GEN 2002

28/02/2002

APR 2002

31/05/2002

AGO 2002

30/09/2002

SET 2002

31/10/2002

DIC 2002 31/01/2003
GEN 2003 28/02/2003

 

L'AUTO ACQUISTATA USATA..........................

Occorre distinguere tra due ipotesi: quella in cui l’acquisto avvenga da un privato e quella in cui avvenga da un commerciante di veicoli.

  1. Acquisto da un privato
    Bisogna sempre seguire le scadenze originarie del bollo, in modo da collegarvisi. Per questo, occorre pagare entro i termini entro i quali avrebbe dovuto mettersi in regola il precedente proprietario del veicolo. Qualora il termine sia scaduto prima dell’acquisto, ogni responsabilità ricade sul precedente proprietario, per cui l’acquirente dovrà rinnovare il bollo solo a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente all’acquisto (fa fede la data in cui l’atto di vendita viene autenticato dal notaio): per esempio, se il bollo è scaduto a dicembre 2001 (e quindi va rinnovato entro gennaio 2002) e l’atto di vendita viene autenticato nel febbraio 2002, l’acquirente dovrà solo preoccuparsi di rinnovare il bollo nel gennaio 2003 per il periodo d’imposta che va dal gennaio 2003 al dicembre 2003.

  2. Acquisto da un commerciante di veicoli
    Se il bollo del veicolo è ancora in corso di validità, l’acquirente deve solo rinnovarlo alla sua naturale scadenza, analogamente a quanto avviene in caso di acquisto da un privato. Se invece il bollo è scaduto, di norma si applicano le stesse regole relative al primo pagamento per un’auto nuova: l’unica differenza è che non fa fede la data d’immatricolazione, ma quella di autentica notarile dell’atto di vendita (l’obbligo di pagare scatta a partire dal mese dell’autentica e le scadenze si calcolano in base alla data dell’autentica). Perché sia possibile applicare le regole dell’auto nuova è però necessario che il commerciante abbia inserito il veicolo nell’apposito elenco degli esemplari esenti dal bollo perché in attesa di rivendita. Qualora non lo abbia fatto, si applicano le stesse regole che valgono nel caso in cui si acquista da un privato un veicolo con il bollo scaduto (la responsabilità del mancato rinnovo ricadrà, a seconda dei casi, sul precedente proprietario o sul commerciante, tenendo conto del nominativo che risulterà come intestatario nel Pra alla data di scadenza del termine utile per il pagamento.

 

IL PRIMO BOLLO PER L’AUTO NUOVA..........................

Quando si paga

Il primo bollo deve essere eseguito entro il mese di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, per pagare c’è tempo fino all’ultimo giorno del mese successivo. Se l’ultimo giorno del mese cade di giorno festivo o di sabato, la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo.

In ogni caso, IL MESE DI IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE PAGATO PER INTERO (anche nel caso limite dell’immatricolazione avvenuta l’ultimo giorno del mese).

La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dagli uffici della ex Motorizzazione civile.

Per le auto acquistate usate da un rivenditore, vale la data di AUTENTICA NOTARILE dell'atto di vendita.

 

Per quanti mesi si paga

Per le auto immatricolate a cavallo tra fine 2001 e i primi mesi del 2002, le scadenze  sono le seguenti, differenziate a seconda che la potenza dell’auto sia fino a 35 KW, oppure sia superiore:

 

TABELLA 2

ACQUISTO DI AUTO NUOVA
LE SCADENZE «A CAVALLO» TRA 2001 E 2002

DATA IMMATRICOLAZIONE 

AUTO FINO A 35 KW 

AUTO OLTRE 35 KW 

TERMINE PER IL PAGAMENTO

(tra parentesi è il numero di mensilità da pagare)

1-21 DICEMBRE 2001

LUGLIO 2002
(8)

AGOSTO 2002
(9)

31/12/2001

22-31 DICEMBRE 2001

31/01/2002

1-21 GENNAIO 2002

LUGLIO 2002
(7)

DICEMBRE 2002 (12)

31/01/2002

22-31 GENNAIO 2002

28/02/2002 

1-18 FEBBRAIO 2002

GENNAIO 2003
(12)

DICEMBRE 2002
(11)

28/02/2002

19-28 FEBBRAIO 2002

1/04/2002

Tali regole valgono per le autovetture alimentate a benzina, gpl, metano, benzina+gpl, benzina+metano ed ecodiesel.

 

Quanto si paga

La tariffa su base annua per conteggiare l'importo del bollo relativamente a pagamenti fino a 11 mesi è pari a € 2,66 (Veneto € 2,93, Marche € 2,87).

Il conteggio per un'autovettura di 26 KW che paga per 9 mesi, su tutto il territorio nazionale (tranne Veneto e Marche) è il seguente:
(26 x 2,66) : 12 x 9 = € 51,87

Quando invece il primo bollo è dovuto per 12 mesi si applica una tariffa annua di poco inferiore (che tiene conto di una riduzione del 3%). La tariffa annua è pari a € 2,58 (Veneto € 2,84, Marche € 2,79).

Il conteggio per un'autovettura di 45 KW su tutto il territorio nazionale (tranne Veneto e Marche) è il seguente:
45 x 2,58 = € 116,10

IL BOLLO PER I CICLOMOTORI..................................

L'importo annuale della tassa di circolazione per i ciclomotori (veicoli fino a 50 cm cubici di cilindrata) è pari a €  19,11 (37.000 lire) su tutto il territorio nazionale (Veneto €  21,02, Marche €  20,63).

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2002. Il pagamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni) anche dopo il 31 gennaio 2002, purché prima della messa in circolazione del ciclomotore.

In qualsiasi momento sia effettuato, il pagamento ha validità per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre 2002).

Resta fermo l'obbligo di esibire il contrassegno di pagamento su richiesta degli organi preposti al controllo su strada. Non c'è però obbligo di conservarlo per gli anni successivi.

Le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dagli organi di controllo e comportano l'irrogazione di una sanzione.

Non si è tenuti al pagamento della tassa per i ciclomotori che, nel corso dell'intero anno solare, rimangono completamente inutilizzati, cioè senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.

 

IL BOLLO PER I MOTOCICLI..................................

Su tutto il territorio nazionale (tranne Veneto e Marche)

Fino a 11 kW importo fisso € 19,11

Con potenza superiore a 11 kW = € 0,88 a kW (€ 0,65 CV) + importo fisso € 19,11

Conteggio per un motociclo di 33 kW: (0,88 x 33) + 19,11 = € 48,15

Per il Veneto:

Fino a 11 kW importo fisso € 21.02

Con potenza superiore a 11 kW = € 0,97 a kW (€ 0,71 CV) + importo fisso € 21.02

Conteggio per un motociclo di 33 kW : (0,97 x 33) + 21,02 = € 53,03

Per le Marche:

Fino a 11 kW importo fisso € 20,63

Con potenza superiore a 11 kW = € 0,95 a kW (€ 0,70 CV) + importo fisso € 20,63

Conteggio per un motociclo di 33 kW : (0,95 x 33) + 20,63 = € 51,98

La scadenza naturale per il rinnovo del bollo motocicli può essere o nel mese di febbraio, o in quello di agosto di ogni anno. Ciò dipende dalla scadenza dell'ultimo bollo pagato in precedenza (che può essere o a gennaio o a luglio di ogni anno). E' sbagliato, quindi, pagare il rinnovo in mesi dell'anno diversi, come a esempio nel corso del mese di gennaio, allorquando invece tocca ai ciclomotori e ad altre fasce di veicoli.

DOVE SI PAGA IL BOLLO..................................

Il pagamento del bollo è possibile presso:

  • le agenzie di pratiche auto

  • gli uffici postali

  • le tabaccherie abilitate

  • le delegazioni ACI

  • le banche (in alcune regioni come il Lazio, la Lombardia e la Toscana)

  • modalità telematiche per alcune regioni convenzionate con l'ACI (si veda il sito www.aci.it)

  • altri intermediari convenzionati con le singole Regioni.

 


Pagamento presso le agenzie di pratiche auto
.................

La gestione del servizio "bolli", svolta dai soggetti autorizzati dalla legge 264/91, consente l'inserimento di dati per i veicoli nuovi, per quelli che rientrano da un periodo di sospensione e la riscossione diretta per quei veicoli che siano già presenti negli archivi.
La prima immissione dei dati è prevista:

1. per le prime immatricolazioni
2. per i veicoli acquistati presso i commercianti

In entrambi i casi l'operatore dovrà conservare la fotocopia del documento tecnico (carta di circolazione o foglio di via) ed anche della dichiarazione del commerciante per i casi di cui al punto 2, per i 3 anni successivi a quello di riscossione.

E' possibile operare anche alcune modifiche delle risultanze degli archivi che possono riferirsi alla proprietà (intestazione, regione di residenza) ovvero ai dati tecnici (alimentazione, KW).
Anche in questi casi è fatto obbligo all'operatore di trattenere la fotocopia del documento dal quale viene desunta la variazione:
Es. certificato di proprietà e/o autocertificazione, carta di circolazione aggiornata

Si possono riscontrare difformità anche sul mese di scadenza tra il documento in possesso del contribuente (vecchio bollo) e la risultanza dell'archivio. In questi casi l'operatore potrà modificare la scadenza trattenendo la fotocopia del vecchio bollo.

Per tutti i casi in cui le discordanze dei dati, sia tecnici che della proprietà, non siano oggettivamente riscontrabili, l'operatore dovrà invitare il contribuente ad effettuare le variazioni presso l'Ente competente e solo successivamente potrà inserire la modifica richiesta.

Ricordiamo che l'eventuale modifica effettuata senza riscontro documentale farà ricadere la responsabilità della riscossione sull'operatore.

 


Pagamento presso le Poste
.......................

Devono essere compilati gli appositi bollettini di conto corrente distribuiti gratuitamente presso gli stessi uffici. Sono disponibili:

  • moduli di bollettino preintestato sui quali è già presente il numero di conto corrente;

  • moduli  di bollettino apposito valido a livello nazionale, con in bianco il numero di conto corrente regionale che va ricopiato dall'elenco posto a margine del bollettino stesso. Esistono due versioni di tali ultimi bollettini:

    • a banda trasversale rossa: riguarda il pagamento per autoveicoli e motoveicoli in genere, esclusi i casi per i quali va utilizzato il bollettino di cui al punto 2);

    • a banda trasversale verde: riguarda il pagamento di altre tipologie (ciclomotori e targhe di prova).

Il versamento in posta verrà controllato e registrato sugli archivi magnetici solo in un secondo momento. Si raccomanda di fare molta attenzione a scrivere il numero di targa con grafia chiara e leggibile, senza commettere errori sulla parte del bollettino destinato a rimanere in possesso dell'ufficio.

L'elenco dei numeri di C/C da riportare sul modulo sono indicati nella tabella 3.

TABELLA 3

REGIONE/PROV. AUTONOMA DI RESIDENZA Num. C/C
ABRUZZO 1677
BASILICATA 8854
CALABRIA 7898
CAMPANIA 7807
EMILIA ROMAGNA 970400
FRIULI VENEZIA GIULIA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma 4341
LAZIO 825000
LIGURIA 7179
LOMBARDIA 2238
MARCHE 9605
MOLISE 3863
PIEMONTE 4101
PUGLIA 3707
SARDEGNA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma 1099
SICILIA 784900
TOSCANA 7500
UMBRIA 7062
VAL D'AOSTA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma 9118
VENETO 5306
Provincia Autonoma BOLZANO 3392
Provincia Autonoma TRENTO 3384

 


Pagamento presso le tabaccherie
.......................

Presso la tabaccheria, l’automobilista dovrà compilare una schedina con i dati necessari alla identificazione del veicolo:

  • targa

  • regione di residenza 

  • mesi di validità 

  • scadenza. 

Sono disponibili due tipi di schede utilizzabili per diverse tipologie di pagamento: 

scheda A per autovetture e veicoli a uso promiscuo per i quali il pagamento è effettuato senza riduzioni o agevolazioni;

scheda B per:

  • autovetture e autoveicoli che beneficiano di particolari riduzioni (a esempio: taxi);

  • altri veicoli in genere (autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori).

Il costo di questo servizio è di €  1,55.

I PAGAMENTI TARDIVI..................................

Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto (v. Tabella 4).

 

TABELLA 4

SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO

PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO

SANZIONE  
(in % della tassa)

30 giorni dalla scadenza

3,75

1 anno

6

Insieme al pagamento di tassa più sanzione, devono essere aggiunti gli interessi sulla tassa non pagata, calcolati su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino a quello dell'effettivo versamento.

Per ogni giorno di ritardo, entro il primo anno, gli interessi sono pari al:

  • 3,5% su base annua, per i giorni di ritardo maturati nel corso del 2001;

  • 3% su base annua, per i giorni decorsi a partire dal 1° gennaio 2002.

PER POTER BENEFICIARE DELLE SANZIONI RIDOTTE, IL CONTRIBUENTE DEVE PROVVEDERE AL VERSAMENTO CONTESTUALE DELLA TASSA, DELLA SANZIONE E DEGLI INTERESSI.

Esempio: per un’auto avente 66 kW di potenza, il cui bollo benzina scade ad aprile 2001 e per la quale si provvede al ravvedimento operoso in data 7 gennaio 2002, l’importo complessivo da pagare è pari a € 184,26, costituito come segue:
- la tassa è pari a € 170,43 (lire 330.000 diviso 1.936,27);
- la sanzione per intero è pari a € 51,13 (170,43 x 30%), per cui l'importo della sanzione ridotta, dovuta a titolo di ravvedimento operoso, è pari a 1/5 di tale importo, equivalenti a € 10,23;
- gli interessi sono pari a € 3,60, calcolati facendo la somma di € 3,49732 (per i 214 giorni di ritardo maturati nel 2001), più € 0,09866 per i 7 giorni maturati nel corso del 2002.

Chi paga in ritardo può ottenere, direttamente tramite l'applicazione inserita nel nostro sito, il calcolo della sanzione e degli interessi da pagare.

Per i pagamenti effettuati oltre l'anno la sanzione è applicabile d'ufficio ed è pari al 30% della tassa: sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 2,50% per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento.

 

LE ESENZIONI PER I DISABILI................................

I disabili possono godere dell’esenzione permanente dal bollo auto. Per godere dell'esenzione, il veicolo deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto rispetto al quale quest’ultimo è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840, 51, pari a lire 5 milioni e mezzo). Non sono agevolabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. Hanno diritto all’esenzione le seguenti categorie di disabili:

  1. quelli con limitazioni permanenti della capacità motoria;

  2. quelli con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, i pluriamputati, i sordomuti, i non vedenti.

L’esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa targa. Inoltre è necessario che:

  1. il veicolo deve avere una cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se a gasolio;

  2. qualora il disabile rientri solo nella precedente ipotesi a., il veicolo deve essere stato adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione della ridotta capacità motoria del disabile e gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione (e quindi devono essere stati sottoposti a visita e prova in una sede del Dipartimento dei trasporti terrestri).In luogo dell'adattamento, l'esenzione compete anche se il veicolo è dotato di cambio automatico (di serie o opzionale), purché prescritto dalla Commissione medica locale.

Qualora la disabilità rientri in una delle ipotesi sopra indicate nella lettera b., l'adattamento del veicolo non è richiesto come condizione per usufruire dell'esenzione dal bollo auto.  I disabili che hanno presentato domanda di esenzione nel corso degli anni passati non sono obbligati a ripresentarla nel 2002, se perdurano le condizioni di esonero.

LE RIDUZIONI TARIFFARIE..................................

 

Riduzioni per veicoli elettrici e a gas

Viene applicata una riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • siano azionati con motore elettrico (questa riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa originaria che continua ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 1998);

  • siano dotati di dispositivo per la circolazione solo con gpl, ovvero solo con gas metano: il dispositivo deve essere conforme alla direttiva 91/441/CEE e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE e successive modificazioni. Nessuno sconto di tariffa (come pure nessuna sovrattassa) si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto a benzina e a gpl o metano, per i quali resta valida sempre la tariffa benzina.

 

Altri tipi di riduzione:

  • 75% per le autovetture per servizio pubblico da piazza

  • 50 % per gli autoveicoli (di peso complessivo inferiore a 12 t.) per trasporto latte, carni macellate, immondizia, generi monopoli, carri botte per vuotatura pozzi neri

  • 50 % per le autovetture a noleggio di rimessa

  • 40 % per le autovetture scuola guida

  • 33,33 % per gli autobus a noleggio da rimessa

  • 33,33 % per gli autobus per servizio pubblico di linea

  • 50% della eventuale sovrattassa diesel per autovetture per servizio pubblico da piazza, per servizio di noleggio e di rimessa; per i furgoni e i doppi cabinati di proprietà di imprese, per uso promiscuo e con portata netta non inferiore a 6 quintali.

 

LA PERDITA DI POSSESSO E L'ANNULLAMENTO DEGLI ARRETRATI...........

In caso di furto dell’auto, dopo la circolare 122/E del 1998, fa fede la data della denuncia agli organi di pubblica sicurezza e non più la data della richiesta di annotazione dell'evento al pubblico registro automobilistico (Pra). Pertanto, se a esempio il furto viene denunciato entro il 31 dicembre non è dovuto il rinnovo del bollo scaduto entro tale data. Mentre se la denuncia in questione presso l'autorità di pubblica sicurezza viene presentata dopo l'ultimo giorno del mese coperto da pagamento, scatta ugualmente l’obbligo di rinnovo per l'intero periodo fisso.

Con la circolare 2/2002 la Direzione Normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita da una particolare garanzia, data dal fatto che la veridicità del suo contenuto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di affermazioni false.

Se, pertanto, l'automobilista, oltre a produrre la dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue attestazioni presentando almeno uno dei seguenti documenti:

  1. dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita

  2. documento attestante la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo,

si può ritenere che l'insieme di questa documentazione possa dare alle dichiarazioni del contribuente un valore <<sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui - come risulta dalla dichiarazione sostitutiva corroborata dalla documentazione allegata - si è verificata la perdita di possesso.

GLI AUTOCARRI E RIMORCHI..................................

La tassazione degli autocarri ha due regimi, che si applicano a seconda della massa complessiva del veicolo:

  1. gli autocarri di massa complessiva inferiore a 12 tonnellate (tra cui sono presenti tutti i modelli derivati da autovetture, comprese le station wagon, le monovolume e le fuoristrada utilizzati di fatto come vetture, ma immatricolati come autocarri per massimizzare la detraibilità e la deducibilità dal reddito di professionisti, artigiani e imprese) sono tassati in base alla portata;

  2. gli autocarri con massa complessiva uguale o superiore a 12 tonnellate sono tassati in base a una combinazione di diversi parametri (massa complessiva, numero degli assi e tipo di sospensione dell’asse motore – se il sistema di sospensione è pneumatico la tariffa si riduce del 20%).

A queste tariffe va aggiunta una tassa commisurata alla massa rimorchiabile del veicolo, qualora esso sia idoneo al traino. Questa tassa è in vigore dal 2001 in sostituzione di quella sui rimorchi, che è stata abolita. I rimorchi, quindi, non sono più soggetti al bollo.

 

LE TARGHE DI PROVA E LE TARIFFE PER I RIMORCHI SPECIALI.................

Le targhe di prova pagano un tipo di tariffa con il metodo della tassa fissa annua. Una volta pagata, la tassa ha validità fino al 31 dicembre successivo. L'importo della tassa fissa annua (che, in assenza di proroghe particolari, va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno) cambia in base alla classe del veicolo e al gruppo regionale di appartenenza.

Le targhe destinate a non essere adoperate debbono essere restituite agli uffici della ex Motorizzazione non oltre il 31 dicembre dell’anno già coperto da pagamento. In caso contrario scatta l’obbligo di rinnovo.  Ciò discende dal fatto che dal 1996 questa tassa è stata trasformata in tassa “di possesso”, per cui l’obbligo di pagamento sussiste indipendentemente dall’utilizzo della targa e anche se non è stato richiesto od ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione annuale.

LA SOPPRESSIONE DELLE TASSE SUGLI AUTOSCAFI.................................

Sono definitivamente abolite, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le tasse sugli autoscafi, le quali erano dovute fino al 2000 in caso di uso pubblico o trasporto merci.

LE NUOVE MODALITA' DI RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE..........

A partire dal 1° gennaio 2002 le controversie in materia di bollo auto rientrano nella competenza delle Commissioni tributarie provinciali. La modifica (fino al 31 dicembre 2001 era competente il tribunale civile) è stata introdotta dall’articolo 12 della legge Finanziaria 2002. Essa comporta l’applicazione delle regole stabilite, per il contenzioso tributario, dal decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni. Il ricorso potrà essere presentato direttamente dal contribuente, senza che sia obbligatoria la difesa tecnica, per controversie riguardanti tributi in contestazione fino a € 2.582,28 (pari a 5 milioni di lire). A tali fini non si tiene conto delle sanzioni, né degli interessi. Le controversie insorte fino al 31 dicembre 2001 rimangono incardinate presso il giudice all’epoca competente.